Premessa

Continuano ad affiorare le pronunce di merito in relazione alle ormai note problematiche relative alla mancata realizzazione dei lavori relativi ai bonus fiscali.
La recente sentenza del Tribunale di Roma n. 21607 depositata il 13 febbraio scorso affronta proprio la questione della risoluzione del contratto di appalto inerente opere di rifacimento delle facciate condominiali quali presupposto per il beneficio fiscale della detrazione.

Nella vicenda in esame assume particolare interesse il fatto che sia stata ravvisata la responsabilità per inadempimento dell’impresa appaltatrice anche in funzione del fatto che il condominio aveva preso atto delle difficoltà sopravvenute nella cessione dei crediti ed aveva in qualche modo rappresentato la sua disponibilità ad addivenire ad una soluzione nell’interesse primario della conclusione dei lavori. Nonostante ciò la ditta si era resa inadempiente adducendo le difficoltà causate dalle modifiche apportate alla normativa.

I Fatti di causa

La vicenda trae origine dalla sottoscrizione del contratto di appalto stipulato tra il condominio e la ditta appaltatrice sul presupposto tacito (ed in ogni caso pacificamente condiviso) del pagamento delle opere mediante sconto in fattura facendo affidamento sulla detraibilità dei costi in ragione della normativa fiscale. Proprio per tale ragione e per far fronte ai costi del cantiere il condominio aveva deliberato la corresponsione di una cifra alla ditta appaltatrice mediante il cosiddetto “prestito ponte al fine di giungere alla conclusione dei lavori. Nonostante ciò l’impresa non aveva inteso dare riscontro alla proposta del condominio e neppure in corso di causa ha addotto fondate motivazioni a supporto della sua inerzia.

Per tali ragioni, il Tribunale di Roma, pur precisando di essere ben conscio delle difficoltà che le modifiche apportate dal decreto Sostegni ter all’articolo 121 del Dl 34/2020 hanno causato alle imprese edili e che di fatto hanno compromesso l’opportunità di ricorso alla cessione del credito e allo sconto in fattura, ha inteso accogliere la richiesta di risarcimento del danno al condominio.

La risoluzione per inadempimento

Alla stregua di quanto detto sin’ora pertanto è stata ritenuta più che fondata la tesi della risoluzione per inadempimento precisando che «non essendo mai stata ultimata la ristrutturazione della facciata, che dava diritto al beneficio invocato, la stessa insorgenza del diritto risulta frustrata; e poiché tale frustrazione è in gran parte addebitabile alla colpevole inadempienza dell’appaltatore, deve essere da questi risarcita la chance (indubbiamente elevatissima) che l’attore avrebbe potuto usufruire di tale bonus qualora l’appaltatore (utilizzando il prestito ponte) avesse ultimato tempestivamente i lavori in modo da consentire al condominio attore la maturazione del diritto al cospicuo vantaggio fiscale».

La quantificazione del danno da perdita di chance

I Giudici del Tribunale capitolino, con la pronuncia in parola hanno affrontato anche la conseguente e complessa questione della quantificazione del danno subito dal committente a seguito dell’inadempimento. In effetti il condominio non ha ottenuto l’intero importo a cui avrebbe avuto diritto in caso di conclusione dei lavori poichè:
1) non aveva dimostrato di possedere integralmente i requisiti per poter usufruire del bonus facciate
2) non aveva fatto valere il suo diritto contrattualmente sancito di rivolgersi ad altra ditta del gruppo per l’adempimento
3) non aveva considerato l’alternativa di ricorrere ad altro tipo di agevolazione all’epoca dei fatti fruibile
Per tali motivi il tribunale ha riconosciuto il diritto al risarcimento in ragione di una percentuale equa individuata nel 70% del bonus astrattamente dovuto.

Conclusioni

Ovviamente la pronuncia in parola non è indenne da possibili rilievi critici in relazione alla corretta determinazione di cosa avrebbe potuto sollevare la ditta da eventuali responsabilità pur in presenza delle difficoltà lamentate. Inoltre il fatto che la normativa sia radicalmente cambiata (per non dire stravolta) nel corso del tempo e che questa abbia portato ad un blocco totale della cessione dei crediti d’imposta sarà un fattore che ritornerà più volte nelle aule di Tribunale invocando la tanto “caraeccessiva onerosità che già abbiamo imparato a conoscere nel periodo pandemico.


Nonostante tutto questa sentenza del Tribunale di Roma ci fa già intendere come, perlomeno in questa prima fase, vi sia un atteggiamento di tutela e garanzia verso i committenti “in buona fede” che hanno fatto tutto il necessario per poter portare a termine i lavori.
Ci aspettiamo altrettanto rigore nei confronti dei committenti “furbetti”.

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