PREMESSA

Sappiamo tutti che il calcio nel nostro paese rappresenta uno degli interessi principali soprattutto tra la popolazione maschile.

Sappiamo altresì che il tifo è un qualcosa che può assumere dei connotati spesso violenti e sfociare nella commissione di reati.

Sino ad oggi eravamo soliti (aimhe!) pensare che l’aggressività potesse trovare sfogo solo negli stadi ma il diffondersi dei social ha, ovviamente, fornito ai tifosi più “esagitati” un palcoscenico diverso dove sfogare la propria rabbia e aggressività.

Tempo fa infatti, un tifoso di una nota squadra di calcio – veniva tratto a giudizio con la duplice accusa di diffamazione aggravata (art. 595 c.p.) e di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.) poichè aveva pubblicato sulla pagina Facebook della richiamata squadra di calcio pesanti offese rivolte verso un giocatore ed inoltre per aver istigato gli altri tifosi a compiere azioni delittuose nei suoi confronti in forma di ritorsione avverso la notizia che questi fosse implicato nella vicenda di partite “vendute” e legate al “calcio scommesse”.

Condannato nei 2 gradi di giudizio di merito la questione giunge in Cassazione.

LA DECISIONE DELLA S.C.

Con la Sentenza n. 28686 del 15 ottobre 2020 (Sez. I Penale) la S.C. analizza in primis tutti i risvolti tecnici relativi all’imputabilità dell’indagato in merito alla oggettiva riferibilità della condotta alla sua persona, sancendo che non poteva esserci nessun dubbio sulla riconducibilità all’imputato dell’uso del PC dal quale erano stati postati i messaggi oggetto del contendere in base all’esito della perquisizione domiciliare e successiva consulenza tecnica disposta per effettuare l’analisi del dispositivo.

Ciò che però, dal mio modesto punto divista, risulta ancor più interessante è che gli Ermellini abbiano confermato l’approccio dei giudici di merito i quali hanno sanzionato il comportamento delittuoso dell’imputato non solo per il reato di diffamazione aggravata ex art. 595 c.p. ma anche per la più grave fattispecie di istigazione a deliquere di cui all’art. 414 c.p.

L’ISTIGAZIONE “STERILE”

Tale presa di posizione desta particolare interesse poichè ai sensi dell’art. 115 c.p. la mera istigazione cosiddetta “sterile” non è punibile penalmente. Essa si verifica quando l’istigazione viene accolta ma il reato non viene commesso attestandosi ad un livello di “quasi reato” per il quale è prevista (nei casi estremi) l’applicazione di una misura di sicurezza. (ad esempio tutti noi commentando un fatto di cronaca al bar abbiamo detto “quel tizio sarebbe da prendere a schiaffi!” ottenendo anche conferme dai nostri compagni vicini ma non per questo siamo punibili di istigazione a deliquere se poi quel tizio non viene materialmente aggredito).

Perchè allora si è giunti alla condanna per istigazione a deliquere?

Il richiamato articolo 115 c.p. contiene al suo interno la clausola di riserva “salvo che la legge disponga altrimenti” dalla quale possiamo far discendere la constatazione che il nostro Codice Penale intenda comunque permettere l’incriminazione della fattispecie istigatoria in presenza di elementi differenzianti rispetto a quanto previsto dall’art. 115 c.p.
Ciò che per i Giudici decreta la punibilità, nel caso in esame, è rappresentato dalla pubblicità della condotta determinata dall’utilizzo di Facebook.
Il disvalore penale della condotta istigatoria commessa per il tramite di una pubblicazione ad una platea indeterminabile di soggetti non merita di essere valutato ai sensi dell’art. 115 c.p. semplicemente perchè risulterebbe assolutamente impossibile verificare se qualcuno abbia agito in forza di quella istigazione o meno e va pertanto punita. Quello di istigazione è un reato di pericolo concreto (ovvero è necessario ripercorrere con una valutazione ex ante l’idoneita della condotta istigatoria) è sicuramente, esporre le proprie frasi aggressive e inneggiati alla commissione di un reato ad una platea pubblica, mette in serio pericolo le eventuali persone colpite.

IN CONCLUSIONE:

I tifosi “incalliti” sono avvisati.
Cercate di tenere a bada i “bollenti spiriti” calcistici anche dietro le tastiere e/o gli smartphone poichè potreste essere incriminati non solo del reato di diffamazione ma anche di reati molto più gravi.

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