Introduzione

In questi giorni in molti mi stanno chiedendo di esprimere le mie considerazioni in merito ad un particolare passaggio relativo alla modifica apportata dal DL Semplificazioni alla normativa del Superbonus.

A tal riguardo forse è meglio che ne riporti il testo così da poterlo leggere insieme:

La modifica

c) il comma 13-ter e’ sostituito dal seguente:
“13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero e’ attestato che la costruzione e’ stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformita’ dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.
Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimita’ dell’immobile oggetto di intervento.”.

La trappola

Forse sono un po’ troppo pesante e duro in questa definizione e probabilmente non sono fedele in toto al mio ruolo di interprete delle norme.
Fin dall’università mi è stato insegnato che noi operatori del diritto (o forse operai) non dovremmo porci la domanda se una legge sia giusta o sbagliata, quello è compito di altri, noi dobbiamo solo capirla e metterla in pratica nel miglior modo possibile.
Bhe in questo caso, e so di andare giù pesante, mi viene davvero difficile offrire una interpretazione della norma appena citata senza darne una connotazione negativa o senza darne un giudizio di merito.

Il succo della faccenda è che, in sostanza, con questa norma si sta tentando di porre rimedio al fatto che prima dell’emanazione della legge istitutiva del superbonus nessuno si sia minimamente posto il problema dell’abusivismo edilizio in Italia (o forse se lo è posto e come) e pare pertanto che qualcuno si sia oggi accorto che dopo più di un anno dall’entrata in vigore i cantieri stentino a decollare proprio perché, giustamente, i tecnici prima di imbarcare i propri clienti in questa avventura stanno facendo i salti mortali per poter ricondurre a legittimità ogni singolo angolo delle abitazioni dei loro assistiti.

La soluzione che si è data al problema è un “liberi tutti” nel senso che lo stato fingerà di “chiudere un’occhio” se decidessimo di acceder al superbonus non quel piccolo abusetto che abbiamo fatto 10 anni fa e che mai pensavamo ci desse gatte da pelare e che oggi invece ci ha tenuti fermi al palo per usufruire del beneficio.
Quindi in linea teorica sarà possibile presentare la nostra bella CILA per effettuare le opere di manutenzione e accedere al superbonus senza dover preventivamente asseverare lo stato legittimo dell’immobile e se poi si dovesse malauguratamente “scoprire” (ohibò) il legislatore ci rassicura prevedendo che non si applicherà l’art. 49 del DPR 380/2001 , ossia la revoca del beneficio fiscale.

Fin qui tutto molto bello.

Ma poi arriva l’ultima frase della norma:

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento

Che vuol dire?

Bhe vuol dire che la “semplificazione” sopra descritta non è un condono nascosto.

Vuol dire che se emergono delle difformità a seguito della proposizione della pratica e il Comune le accerta se ne dovranno pagare tutte le conseguenze in ogni sede, Amministrativa, Civile e Penale.
Vuol dire che, e qui siamo all’assurdo, se dopo aver fatto i lavori qualcuno si accorge delle difformità e queste non sono sanabili potrebbero costringerti a demolire l’abuso su cui hai speso dei soldi statali per ristrutturare.
Alcuni credono che proprio a causa di questa illogicità si giungerà al 2025 con un vero e proprio condono ma in tutta sincerità io non ce la faccio a consigliare le persone basandomi su questa speranza

Per non parlare poi della palese disparità di trattamento che si evidenzia a causa di questa modifica tra coloro che voglio accedere al superbonus 110 e coloro che invece NON vogliono e magari pensano ai più “consolidati” bonus ristrutturazione, o bonus facciate ecc…

In conclusione

In conclusione di questo mio breve ragionamento vi invito a guardarvi il VIDEO che ho pubblicato su Youtube che ho dovuto condensare in 12 minuti mordendomi la lingua e vi prego di stare in guardia e non prendere troppo alla leggera questa cosa perché è vero che l’occasione è unica e (forse) irripetibile ma bisogna mettere sempre tutto sul piatto della bilancia per valutarne l’effettiva convenienza.

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