Introduzione

La prima “provocazione” che mi sento di lanciare in un convegno che porta questo titolo è questa: l’energia del Sole è davvero letteralmente quella del futuro?
Dal punto di vista strettamente astronomico e fisico no!
Gli scienziati, infatti, ci dicono che un fotone nato oggi grazie alla fusione nucleare che avviane al centro della nostra stella può impiegare sino a 100.000 anni per raggiungere la superfice dell’Astro. Da lì lo separano ulteriori 8 minuti di viaggio per giungere sul nostro pianeta e diventare fonte di energia.
Da qualche tempo, inoltre, grazie agli studi sui neutrini che invece impiegano pochi minuti per giungere sino alla Terra, i ricercatori dei laboratori dell’Istituto di Fisica Nucleare del Gran Sasso hanno scoperto che i dati dell’energia ottenuti con l’analisi dei fotoni sono compatibili e sovrapponibili a quelli dei neutrini: in pratica indicano che l’energia prodotta oggi è in perfetta corrispondenza con quella prodotta 100 mila anni fa.

Se ci pensiamo quindi la luce ed il calore di cui oggi godiamo e che trasformiamo in energia solare è nata molto probabilmente decine e decine di migliaia di anni fa all’interno di una fusione nucleare che si è faticosamente fatta strada per infine giungere sino ai nostri pannelli che la raccolgono e la trasformano: anche solo per questo dovremmo rispettarla di più.
Probabilmente ora vi starete chiedendo: ma perché quest’avvocato ci sta parlando di reazioni nucleari, astrofisica, fotoni e neutrini? E’ forse impazzito?


No, l’attrazione per questo ramo di studi, ossia del “diritto dell’Energia” ed in particolare quello delle fonti rinnovabili e ancor più specificatamente dell’energia Solare mi ha spinto in un settore di confine tra scienza, tecnica e diritto che ha stimolato alcune delle più affascinanti riflessioni che si possano fare in materia.


Capire e conoscere il fantastico viaggio di quella luce che oggi riusciamo a catturare e convertire in energia rappresenta il primo passo per comprendere come la disciplina normativa non possa prescindere dalla consapevolezza che l’Energia ed in particolare l’Energia da fonti rinnovabili non è un bene giuridico “qualsiasi” anche per il sol fatto di riconoscere una volta per tutte che la natura a quanto pare ci ha dato tutto quanto necessario per vivere in armonia con essa.

Che cos’è l’energia dal punto di vista giuridico?

L’art. 814 del C.C. riconduce l’energia alla categoria dei beni mobili “le energie naturali che hanno valore economico” per tali intendendo le energie che possono essere materialmente apprese e utilizzate dall’uomo in maniera utile. L’energia elettrica, bene fungibile e consumabile per eccellenza, come detto poc’anzi però non è un bene come un altro: le caratteristiche fisiche dell’energia elettrica artificiale condizionano in maniera significativa la relativa disciplina normativa.

Trattasi infatti di un bene che si “possiede autonomamente” solo nel momento stesso in cui è già stato consumato e che, prima dell’erogazione, è soltanto potenzialmente disponibile. D’altro canto, la necessaria continuità delle fasi di produzione, trasmissione, distribuzione e consumo e la sostanziale irrinunciabilità del bene hanno fatto si che la filiera dell’energia elettrica acquisisse una rilevanza strategica per l’economia nazionale. Sono quindi risultate indispensabili: 1) le infrastrutture di trasmissione gestite in regime di monopolio naturale da parte di un ente (TERNA) al contempo preposto alla supervisione e gestione dei carichi di trasporto sulla rete onde evitare malfunzionamenti; 2) l’organizzazione di un mercato regolamentato di vendita dell’energia prodotta e trasmessa in rete e, infine 3) la creazione di una rete di distribuzione capillare per la consegna dell’energia elettrica agli utenti finali.

L’energia elettrica pertanto non può prescindere dal suo “trasporto”, e cioè dalla sua conduzione; tale aspetto “utilitaristico” dell’energia elettrica, da cui deriva la quantificazione del relativo valore economico, ha consentito alla stessa di essere inserita nella categoria dei beni mobili, seppure con talune limitazioni (“non tutti i diritti relativi ai beni mobili si possono in concreto costituire sulle energie: sono certamente da escludere da escludere, ad esempio, l’usufrutto – per impossibilità di conservazione della sostanza – ed il pegno sulle energie – per impossibilità della trasmissione del possesso al semplice scopo di garanzia -; ciòè dovuto essenzialmente al fatto che le leggi sui beni mobili hanno riguardato per lo più beni definiti “corporali”, mentre l’energia necessitando di un supporto esterno per potersi manifestare, è comunque classificata come bene incorporale”

Anche sotto il profilo penale con riferimento al reato di furto (624 c.p.) l’energia elettrica quale condizione o qualità intrinseca della materia, è un bene incorporale, il cui utilizzo necessita obbligatoriamente della attività di conduzione; quest’ultima è il mezzo necessario per il trasporto dell’energia elettrica, che consente il suo utilizzo attraverso il passaggio, sia lecito che illecito, da un soggetto “A” ad un altro soggetto “B”; la conduzione attraverso cavi elettrici, quindi, è la condotta necessaria per consentire l’utilizzo dell’energia elettrica e la conseguente quantificazione del suo valore economico, quale aspetto richiamato nel disposto dell’art.814 c.c.

L’energia proveniente da fonti rinnovabili è “uguale” dal punto di vista strettamente giuridico a quella “ordinaria”?

Chiarito quale sia il significato giuridico di Energia ora vi è da tornare al quesito fatto poc’anzi: ma quindi l’energia proveniente da fonti rinnovabili è “uguale” dal punto di vista strettamente giuridico a quella “ordinaria”?

Per rispondere dobbiamo necessariamente capire che da tempo l’Italia persegue il più ampio ricorso a strumenti che tutelino insieme, combinandole, transizione energetica e tutela dell’ambiente, conscia degli ormai benefici concreti insiti nella vasta diffusione delle rinnovabili connessi alla riduzione delle emissioni inquinanti da CO2 e climalteranti; condividendo l’orientamento comunitario di promuovere un “ Green New Deal “ inteso come patto verde che ponga al centro in stretta sinergia imprese e cittadini verso un’economia sostenibile e con impatto ambientale a “ zero emissioni inquinanti“ entro il 2050 attraverso la decarbonizzazione del tradizionale settore energetico legato ai combustibili. Ne consegue che l’energia diviene nell’ambizioso progetto della Comunità Europea, tra gli altri, uno strumento fondamentale per attuare il cambiamento climatico verso una rivoluzione verde.

In tale prospettiva, dopo il susseguirsi di recepimenti di normative comunitarie e modifiche agli assetti normativi tutt’oggi in vigore, la definitiva consacrazione del diritto DELL’Energia, o forse meglio del diritto ALL’Energia (green) avviene solo l’anno scorso (l’8 febbraio 2022) grazie alla modifica deli artt. 9 e 41 della Costituzione i quali disciplinano che (art. 9) “ la Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge della Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali” e (art. 41) “l’iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi ed i controlli perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ed ambientali”.

Trattasi, dunque, di norme che nel nuovo divenire della coscienza sociale verso la tutela dell’ambiente sono intese ad attuare lo “ sviluppo sostenibile” che già nel decreto legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 è definito come “ ogni attività umana giuridicamente rilevante, ivi compresa anche quella della pubblica amministrazione, che consenta che il soddisfacimento delle generazioni attuali non possa compromettere la “ qualità della vita “ e “ le possibilità delle generazioni future”; ovvero di norme che si inseriscono appieno nel programma di azione per il conseguimento degli obiettivi dell’agenda 2030 per la c.d. transizione energetica.

Ecco, dunque, che lo sviluppo sostenibile sia per l’uomo che per l’ambiente è la ragione principale che sta spingendo l’attuale transizione: la combustione delle fonti fossili di energia (carbone, petrolio e gas naturale) causa infatti l’emissione in atmosfera di anidride carbonica e dei gas ad effetto serra. Questi gas sono in grado di aumentare la capacità dell’atmosfera terrestre di trattenere l’energia ricevuta dal sole (che con tanta fatica ce la dona da 4 miliardi di anni), innescando un aumento della temperatura e il cambiamento del clima. Attualmente quindi, quando si parla di transizione energetica, intendiamo unicamente il percorso in atto verso un sistema energetico green e a zero emissioni qualificando pertanto l’energia proveniente da fonti rinnovabili come un bene giuridico non solo in quanto suscettibile di valutazione strettamente economica ma anche dall’altissimo valore per ogni individuo e per tutta la società al fine di mantenere sostenibile la qualità della vita, la salubrità dell’ambiente anche nel rispetto delle generazioni future.

Anche in virtù di tali considerazioni il legislatore aveva già nel 2011 coniato una definizione peculiare di energia elettrica da fonte rinnovabile contenuta nell’Art. 2 lett.a) D.Lgs n. 28 del 3 marzo 2011 definendola come “energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas” ponendo dunque l’accento non solo sulla tipologia di fonte attiva ma anche e soprattutto sul fatto che la fonte non debba essere di natura fossile.

Quindi per rispondere alla domanda di prima: no, l’energia da fonti rinnovabili non è uguale alle altre tipologie di energia e non per il suo valore economico bensì per il suo enorme valore sociale.

Conclusioni

Tutto quello che consegue da questa presa di coscienza globale, ormai fortunatamente già da tempo condivisa anche se purtroppo non ancora universalmente applicata, ha portato ad una sempre più importante emanazione di provvedimenti normativi che tendono alla più ampia semplificazione delle procedure (pensiamo alla PAS ora prevista anche per impianti fino a 20 MW nelle zone previste) a meccanismi di incentivazione (più o meno riusciti) ma che comunque fanno percepire che ciò che era fino a qualche tempo fa solo opportuno è purtroppo divenuto imprescindibile e contingente atteso che soltanto orientando le nostre scelte individuali, sociali ed economiche verso l’utilizzo sempre più crescente di fonti energetiche rinnovabili a livello globale, nazionale e locale sarà possibile conseguire il risultato finale di un “ ecologia verde”, tutelandosi la qualità della vita attuale e delle stesse generazioni future che come AIGA mi sento di rappresentare in maniera particolare.

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