Non so voi ma io abito in una delle regioni più belle d’Italia e (lasciatemi passare un pò di campanilismo) uno dei luoghi più belli del Mondo.

L’Abruzzo.

E’ di qualche giorno fa la precisazione presente sulle FAQ del sito del Governo circa la possibilità addirittura di “fare il bagno” al mare o di poter attardarsi in passeggiate montane classificate quali attività motoria, (capirete che per chi abita in una regione come la mia nella quale in astratto si è a a meno di un’ora di auto da tutto, questa notizia suona come musica per le orecchie).

Molte testate giornalistiche hanno subito sfornato titoloni, contribuendo ad intorbidire questa fase in cui siamo già tutti stanchi e fiaccati da settimane di lock-down pertanto con questo breve contributo vorrei dire la mia sul punto.

  • Innanzitutto vorrei chiarire che non è iniziata alcuna “fase due” e la possibilità di effettuare attività motoria è prevista sin dall’inizio purché si rispettino le distanze di sicurezza e si sia “in prossimità” della propria abitazione o domicilio.

    La circolare del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 prevedeva infatti che:” non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona

Ciò che ha fatto molto discutere e che reca molta incertezza nelle persone è proprio il concetto di “prossimità” alla propria abitazione.

Cosa vuol dire?

La prima considerazione da fare è indubbiamente quella che non sia possibile andare a correre liberamente per la città o su piste ciclabili giardini pubblici o parchi.

Resta il fatto che il termine “prossimità” è assolutamente astratto e non fornisce alcun appiglio certo e riscontrabile oggettivamente su cui ancorare la pretesa del rispetto da parte dei cittadini della norma o, peggio, su cui fondare una responsabilità amministrativa o penale che sia.

Sembra di avere a che fare a tutti gli effetti con una “norma in bianco” che debba necessariamente essere rimandata alle singole interpretazioni degli Enti (Regioni, Sindaci, Prefetture) cui grava la responsabilità circa la salute pubblica, che hanno dovuto riempire questo “vuoto” interpretativo con disposizioni frammentate e frastagliate che hanno contribuito a creare uno stato di confusione generalizzata lasciando il cittadino spiazzato e nell’incertezza di commettere o meno una infrazione.

Dinanzi a questo quadro la regola da usare, come sempre, è quella del buon senso.

Diverse disposizioni normative utilizzano il termine “prossimità” per caratterizzare la vicinanza di una condotta ad un determinato luogo.

Si pensi ad esempio a quanto stabilito in materia di spaccio di sostanze stupefacenti per cui le pene previste dal DPR. N. 309 del 1990 sono aumentate se l’offerta o la cessione è operata all’interno o “in prossimità” di scuole di ogni ordine e grado, comunità giovanili caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.

Su tale argomento la Corte di Cassazione si è espressa assumendo che il requisito della “prossimità” a uno dei luoghi indicati dalla norma in cui deve avvenire l’offerta o la cessione della sostanza stupefacente, attiene alla contiguità fisica e al posizionamento topografico dell’agente dedito allo spaccio in un luogo che consente l’immediato accesso alle droghe alle persone che lo frequentano, non essendo rilevante che il raggiungimento del luogo implichi una, pur minima, scelta volitiva della vittima (Cass. pen., Sez. IV, 24/11/2016, n. 51957).

Sempre in materia di prossimità un appiglio interpretativo ci viene fornito anche dal Codice della Strada laddove all’art. 141 prevede l’imposizione di ridurre la velocità in prossimità delle intersezioni stradali e delle scuole o degli altri luoghi frequentati dai fanciulli indicati negli appositi segnali nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombranti o e tratti di strada fiancheggiati da edifici.

In mancanza pertanto di definizioni oggettive e indiscusse va detto che l’inafferabilità del concetto di “prossimità” deve essere necessariamente connotata da una forte specificità territoriale che i vari Enti devono assegnare caso per caso e che comunque porta inevitabilmente ad una interpretazione letterale restrittiva laddove anche poche centinaia di metri dalla propria abitazione possano essere considerati sufficienti per effettuare attività motoria senza creare assembramenti.

IN CONCLUSIONE:

  • Se siete così fortunati da abitare a pochi passi dalla spiaggia potete recarvici purché rispettiate tutte le norme di distanziamento (almeno 1 mt. i distanza e usiate idonei presidi).

  • il concetto di prossimità va valutato in maniera restrittiva per cui “in ogni caso” non allontanatevi troppo dalla vostra abitazione pur di voler raggiungere la spiaggia (il lago o quello che sia).

  • informatevi circa l’emanazione di specifiche ordinanze che disciplinano le distanze nel vostro Comune o nella vostra Regione ed attenetevi a quanto in esse contenuto.

  • In mancanza di specifiche territoriali tenetevi ad una distanza prossima ricompresa tra i 150 mt ed il Km dalla vostra abitazione (consiglio 400mt) che sembra essere il limite indicato da più parti quale parametro di “vicinanza” dettato dal buon senso.

Buon bagno…

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