Può sembrare semplice ma in realtà non lo è.

Ultimamente sto affrontando alcuni casi di diritto previdenziale ed in particolar modo di ricorsi al fine di ottenere l’indennità di accompagnamento non concessa in sede di richiesta di invalidità civile.

Purtroppo la prassi consolidata dell’INPS è quella di non concedere quasi mai l’indennità di accompagnamento in prima istanza costringendo le persone portatrici di handicap a rivolgersi ai patronati e, infine, ai legali per poter far valere i propri diritti.

Proprio mentre sto scrivendo questo articolo sto predisponendo un ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445bis c.p.c. al fine di far riconoscere alla mia assistita l’indennità di accompagnamento negata dalla commissione medica dell’INPS.

Il procedimento è questo:

  • innanzitutto occorre avere alle spalle un esperto medico-legale che fornisca una, seppur breve, relazione preliminare attestante la sussistenza delle condizioni previste ai fini del diritto all’indennità di accompagnamento e nello specifico: a) essere invalido al 100% (per i minori e le persone ultra sessantacinquenni questo requisito non è indispensabile); b)impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore; c) non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua

  • redigere il ricorso e depositarlo in Tribunale sapendo che le spese di contributo unificato sono esenti per coloro che percepiscono un reddito risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, al massimo che sia di tre volte quello previsto per il gratuito patrocino. Per esemplificare ad oggi è: 34.481,46. NB: il reddito è calcolato sommando ciascun componente del nucleo familiare.

  • Il Giudice nominerà un consulente tecnico d’ufficio che in base al carteggio ed alla visita effettuata valuterà se effettivamente il ricorrente versa nelle condizioni previste per ottenere l’indennità di accompagnamento.

 

  • Il giudice, terminate le operazioni di consulenza fissa un termine perentorio entro il quale le parti devono dichiarare se intendono contestare le conclusioni del consulente.

 

  • In mancanza di contestazione il giudice può omologare l’accertamento e tale provvedimento non è impugnabile e pertanto le parti dovranno attenersi a quanto risultato. (In caso di esito positivo L’INPS dovrà riconoscere la presazione assistenziale)

 

  • Nel caso in cui invece una delle parti contesti le risultanze della perizia deve depositare entro trenta giorni dalla dichiarazione di dissenso il ricorso introduttivo del giudizio di merito.

Come vedete la procedura è assulotamente tesa ad accelerare il più possibile la definizione della questione ma proprio per questo i tranelli sono un pò ovunque a partire dalla notifica.

In effetti l’evoluzione normativa a seguito della devoluzione dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze) all’INPS di tutte le questioni previdenziali e di invalidità risale “solo” al 2005 e non pochi sono stati i dubbi circa l’individuazione dell’Ente a cui correttamente notificare gli atti introduttivi dei giudizi. In ogni caso ad oggi ormai è consolidato il dato normativo secondo cui tali atti vadano notificati alla Direzione Provinciale di appartenenza del ricorrente incardinando perciò il giudizio nel tribunale competente di residenza del ricorrente.

IN CONCLUSIONE:

  • Se ritieni di essere nelle condizioni di poter ottenere l’indennità di accompagnamento non arrenderti se non ti viene concessa direttamente dall’INPS e rivolgiti al Tuo legale di fiducia o a un patronato che saprà guidarti in maniera da ottenere il soddisfacimento dei tuoi diritti.
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