Come si svolge il riformato procedimento per il risarcimento danni per irragionevole durata del processo ex lege n. 89/2001?
RISPOSTA IN SINTESI:
L’art. 6 della « Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali » stabilisce la necessità che il processo di svolga “entro un termine ragionevole”.

Ciò ha condotto, a causa delle numerose violazioni di tale principio, all’emissione di numerose condanne ai danni del nostro paese e alla genesi della legge Pinto, che prevede un procedimento volto a ottenere il risarcimento danni qualora sia stato violato il principio della ragionevole durata del processo.

Ai sensi del D.L. n. 83/2012 di modifica, il procedimento s’introduce con ricorso dinanzi al Presidente della Corte d’Appello, individuato alla luce dei dettami dell’art. 11 c.p.p.

Depositato il ricorso, il Presidente o un altro magistrato individuato dallo stesso, ha 30 giorni per emettere un decreto motivato di accoglimento o di diniego.

Il decreto di accoglimento contiene altresì l’ingiunzione al Ministero convenuto di corrispondere il quantum individuato a titolo di risarcimento.

Diversamente, avverso il decreto che rigetta la richiesta, può essere proposta impugnazione dinanzi alla medesima Corte d’Appello nelle forme degli artt. 737 ss. c.p.c.

Tale procedimento camerale si conclude con un provvedimento impugnabile dinanzi alla Corte di Cassazione.

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