Molto spesso ti ho parlato del fatto che mi occupo in special modo di diritto penale commerciale.

Ma cos’è il diritto penale commerciale?

Sicuramente non è facile definire esattamente questa materia ma se avrai un pò di pazienza proverò a farlo nel modo più lineare possibile.

Dobbiamo innanzitutto familiarizzare con il concetto di diritto penale che ha per oggetto lo studio delle attività economiche.

Accade infatti molto spesso che chiunque voglia fare (o stia facendo) impresa releghi l’attenzione delle sue condotte ai soli aspetti di natura civile ed amministrativa senza avere contezza degli eventuali “inciampi” di natura penale che oggigiorno possono facilmente manifestarsi nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Ciò accade perché storicamente i cosiddetti “reati societari” erano quelli delineati esclusivamente dalla legge Fallimentare (artt. 216 e ss L.F. es. Bancarotta semplice o fraudolenta) o del diritto penale societario (artt. 2621 e ss C.C. es. false comunicazioni sociali) e pertanto si pensa, sbagliando, che la responsabilità penale possa scaturire per l’imprenditore solo nel caso in cui si versi in una di quelle fattispecie.

È invece assolutamente pacifico che oggi vi siano innumerevoli altri aspetti dell’attività economica quali a mero titolo di esempio: il rapporto con la banca, la tutela del lavoro e del lavoratore, l’intermediazione finanziaria, l’ambiente e la sicurezza, il diritto tributario ecc., che assumo contorni talmente ampi da essere loro stessi una branca di specializzazione ed in ogni caso sono tutti riconducibili al contesto nel quale questi illeciti possono essere realizzati ossia, l’impresa.

Negli anni si è spesso parlato di tentativi di unificazione di una disciplina tanto eterogenea in modo da armonizzarne le fonti normative al fine di consentire una facile comprensione non solo e non tanto agli operatori del diritto che sono spesso “sballottati” a destra e manca al fine di afferrare le conoscenze necessarie ma, soprattutto, per consentire all’imprenditore di non “cadere in errore” avendo a mente in maniera ben chiara quali sono le condotte (o le omissioni) da evitare per andare esente da responsabilità di natura penale.

Purtroppo tali ragionamenti sono rimasti tali e ad oggi non vi è alcun corpo di legge unificato che possa assolvere al difficile compito di “codice unificato del diritto penale d’impresa”.

Nel diritto penale commerciale infatti si è spesso inseguita la “necessità e la contingenza” del periodo con la produzione di norme che andassero a perseguire condotte che stavano in quel determinato momento creando “allarme sociale” perdendo pertanto la bussola e spezzettando il corpo normativo in una pletora di interventi non sistematici.

In questo panorama, già di per sé molto difficoltoso da gestire, si è aggiunto un altro protagonista ossia l’illecito amministrativo in taluni casi dotato di sanzioni pecuniarie ed accessorie pesantissime e profondamente invasive che molto spesso corre in parallelo alla responsabilità penale in capo al soggetto “persona fisica” che ha materialmente commesso l’illecito di riferimento. Si crea così un pericoloso “doppio binario” di trattazione della medesima condotta laddove però è assolutamente pacifico che le garanzie sostanziali e processuali non siano in alcun modo paragonabili tra loro e tutto ciò sul presupposto secondo cui le sanzioni amministrative, non incidendo sulla libertà personale, non abbiano necessità di tutto l’impianto garantista posto a presidio del diritto penale. Ovviamente chiunque abbia svolto una qualsiasi attività sa molto bene che anche le sanzioni amministrative pecuniarie e/o interdittive hanno un impatto travolgente nell’impresa alle volte persino superiore a quello che potrebbe avere una imputazione o persino una condanna penale.

In tale quadro si è poi installata la disciplina introdotta al D.lvo 231/2001 in relazione alla sanzione amministrativa da reato delle persone giuridiche che in qualche modo cerca di obbligare le aziende a dotarsi di appositi protocolli di prevenzione al fine di andare esente da responsabilità amministrativa per gli illeciti dipendenti da reato commesso da parte di dipendenti e/o personale in genere. A quasi vent’anni però dall’entrata in vigore di detta norma a parere mio non si è ancora raggiunta la massa critica di adesione ai protocolli tale per cui la problematica possa intendersi superata.

Bene. Tutto questo ragionamento per dire cosa?

A parer mio il diritto penale commerciale rappresenta la branca in assoluto più stimolante dal punto di vista professionale poiché necessita di un costante studio ed approfondimento delle diverse tematiche che volta per volta si pongono all’attenzione dell’interprete.

Ogni caso ha una storia a se e presenta delle peculiarità dettate dal tipo di impresa svolta, dalle persone coinvolte e da tutta quella serie di situazioni particolari scaturenti magari dalla disciplina specifica.

Tanto per capirci vi faccio un esempio al passo con i tempi.

Prendiamo il caso di una ditta che commercializzi mascherine chirurgiche prive di certificazione  CE ma vendendole lo stesso come dispositivi medici.

Bene in questo caso si può certamente configurare il reato di frode in commercio (art. 515 c.p.)  punito, ove non costituisca più grave reato, con con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2.065€ ma contemporaneamente sarebbe elevata anche la sanzione amministrativa prevista all’art. 23 comma 7 del Decreto legislativo 46/1997 secondo cui “ chiunque immette in commercio, vende o mette in servizio dispositivi medici privi di marcatura CE di conformità o dispositivi privi di attestato di conformità è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 21.400 euro a 128.400 euro

Ed ecco come appare evidente che la punizione sotto forma di “mera” sanzione pecuniaria possa risultare comunque devastante per l’imprenditore del pari della punizione penale (salvo poi le sanzioni accessorie scaturenti da una eventuale condanna passata in giudicato).

IN CONCLUSIONE

Non so se sono riuscito a farti capire qualcosa in più sul diritto penale commerciale ma credo di averti trasmesso quantomeno la sensazione che questa particolare branca del diritto sia estremamente complessa ma nel contempo avvincente e in continua evoluzione.

Se sei un imprenditore pertanto permettimi di lasciarti con alcuni consigli:

  1. Poniti il problema del rispetto della normativa penale, sempre! Non far si che la questione venga fuori solo quando “la frittata è fatta” e bisogna correre ai ripari.
  2. Assicurati della presenza di specifiche normative di natura penale che possano interessare il particolare campo d’azione della tua impresa.
  3. Se hai un’azienda molto strutturata e devi delegare compiti a rischio dotati di un protocollo 231, ti assicurerai quantomeno di non far patire all’azienda responsabilità di tipo amministrativo (che come hai visto possono essere estremamente pesanti) nel malaugurato caso in cui un tuo collaboratore dovesse compiere un reato aziendale.
  4. Stai sempre in guardia. Ogni cosa oggigiorno ha delle regole da rispettare, dalle etichette obbligatorie sui prodotti alla semplice indicazione dei materiali. Cerificazioni, fascicoli tecnici, smaltimento dei rifiuti…insomma l’insidia può essere dietro l’angolo.
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