Come ho già specicifato nel mio VIDEO il decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha, tra le altre cose, previsto la “depenalizzazione” del comportamento di chi non rispetta le misure di contenimento sempre ove tale comportamento non costituisca più grave reato.

 

In soldoni (mi perdoneranno gli addetti ai lavori) non si incorre più nel reato previsto dall’art. 650 c.p. nel caso in cui non ci si attenga lle previsioni del decreto in parola e di tutti gli altri atti amministrativi (DPCM, Ordinanze regionali o sindacali ecc.) emanati al fine di arginare la diffusione della pandemia.

 

Dall’entrata in vigore del D.L. infatti, la violazione di dette norme rappresenta un illecito amministrativo e pertanto viene punito con la multa che va da € 400 ad € 3000.

 

Operativamente cosa vuol dire?

 

Se la violazione è commessa senza l’utilizzo di un veicolo (pedone o a bordo di un mezzo pubblico ad esempio) la sanzione pecuniaria prevista (da 400 a 3000 €) prevede la possibilità del pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione di una somma pari a 400,00 €  ossia il minimo. Il DL prevede altresì che possa essere applicato l’art. 202 comma 1 del Codice della Strada ovvero è ammesso il pagamento del minimo decurtato di un ulteriore 30% se avviene entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione. Bisogna tenere a mente che questo termine (5gg) è stato dilatato a seguito del DL 18/2020 c.d. “Cura Italia” a 30 giorni fino al 31 maggio 2020. In ogni caso la somma da pagare in questo caso è di € 280,00.

 

Utilizzo di veicoli

 

Le disposizioni del DL in parola prevedono una maggiorazione delle somme da pagare in caso in cui la violazione sia commessa con l’utilizzo di veicoli. Tale maggiorazione, si applica sia al conducente del veicolo che ai passeggeri. In tali casi vi è una maggiorazione della multa sino ad 1/3. In tali casi essendo la maggiorazione discrezionale il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni è ammesso nella misura di 533,33 € (400+133,33) e quello in misura ulteriormente ridotta (entro 5 giorni divenuti 30 come accennato prima) sarebbe nella misura di 373,34 €

 

Questo in linea generale ma ora andiamo nel dettaglio.

 

Vi è un’ulteriore differenza da fare.

 

Bisogna infatti distingure tra le condotte imputabili alla “persone fisiche” e le “condotte imputabili ad attività commerciali e/o responsabili di strutture“.

 

Per fare ciò ho pensato fosse più utile schematizzare il tutto per rendere più facile la comprensione e la fruizione delle informazioni necessarie. La normativa è molto frammentata e specifica e quello che segue è il massimo di sintesi possibile che sia riuscito a reperire ed elaborare.

Spero possa essere d’aiuto a qualcuno. 

Per quanto riguarda le PERSONE FISICHE

DISPOSIZIONE NORMATIVA

VIOLAZIONE

SANZIONE

LIMITAZIONI ALLO SPOSTAMENTO ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE

ART. 1 COMMA 1, LETT. A), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020 (estensione disposizioni a tutto il territorio nazionale).

Evitare ogni spostamento […] salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.

ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 1 COMMA 1, LETT. A), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020.

Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 – Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni).

Autorità competente: Prefetto

DIVIETO DI SPOSTAMENTO DAL PROPRIO COMUNE SENZA COMPROVATE ESIGENZE.

ART. 1 COMMA 1, LETT. B), DPCM 22 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020 (estensione disposizioni a tutto il territorio nazionale).

E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un Comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute

ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 1 COMMA 1, LETT. B), DPCM 22 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020.

Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 – Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni).

Autorità competente: Prefetto

DIVIETO ASSOLUTO DI MOBILITA’ PER SOGGETTI IN QUARANTENA O POSITIVI AL COVID-19

ART. 1, COMMA 1, LETT. C), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020 (estensione disposizioni a tutto il territorio nazionale).

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”.

ART. 2, COMMA 1, LETT. Z), DPCM 8 MARZO 2020

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”.

ART. 260 T.U.LL.SS.

Informativa alla competente Procura della Repubblica.

eventuale valutazione dell’A.G. per ipotesi di reato ex art. 452 c.p.

QUALSIASI OBBLIGO DERIVANTE DA ORDINANZE SINDACALI O REGIONALI

ORDINANZA N.

ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 3 DELL’ORDINANZA REGIONE O COMUNE N….DEL….

Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 – Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni).

Autorità competente: Autorità che ha emesso l’ordinanza

DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI

ART. 1, COMMA, LETT. A) DELL’ORDINANZA DEL MIN. DELLA SALUTE 20 MARZO 2020

E’ vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici”.

ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA, LETT. A) DELL’ORDINANZA DEL MIN. DELLA SALUTE 20 MARZO 2020.

Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 – Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni).

Autorità competente: Prefetto.

DIVIETO ASSEMBRAMENTI

ART. 1 COMMA 2, DPCM 9 MARZO 2020

Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.

ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 1 COMMA 2, DPCM 9 MARZO 2020.

Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 – Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni).

Autorità competente: Prefetto.

DIVIETO ATTIVITA’ LUDICA, RICREATIVA E MOTORIA ALL’APERTO E DEROGHE

ART. 1, COMMA 1, LETT. B) DELL’ORDINANZA DEL MIN. DELLA SALUTE 20 MARZO 2020

Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché’ comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”.

ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. B) DELL’ORDINANZA DEL MIN. DELLA SALUTE 20 MARZO 2020.

Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 – Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni).

Autorità competente: Prefetto.

 

PER QUANTO RIGUARDA GLI ESERCIZI COMMERCIALI O RESPONSABILI DI STRUTTURE DOBBIAMO DISTINGUERE TRA “DIVIETO DI EVENTI” E “CHIUSURA

 DIVIETO DI EVENTI:

DISPOSIZIONE NORMATIVA

VIOLAZIONE

SANZIONE

DIVIETO DI EVENTI SPORTIVI

ART. 1, COMMA 1, LETT. D), DPCM 8 MARZO 2020 – COME MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 3, DPCM 9 MARZO 2020 – IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020 (estensione disposizioni a tutto il territorio nazionale).

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali […]”.

ART. 2, COMMA 1, LETT. G), DPCM 8 MARZO 2020

Sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato”.

ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. D), DPCM 8 MARZO 2020 – COME MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 3, DPCM 9 MARZO 2020 – IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020, E ALL’ART. ART. 2, COMMA 1, LETT. G), DPCM 8 MARZO 2020.

Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 – Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni).

Autorità competente: Prefetto.

Può essere disposta la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell’esercizio/attività commerciale da 5 a 30 gg.

DIVIETO MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DI VARIA NATURA

ART. 1, COMMA 1, LETT. G), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020 (estensione disposizioni a tutto il territorio nazionale).

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, a titolo di esempio grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche, e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività”.

ART. 2, COMMA 1, LETT. B), DPCM 8 MARZO 2020

Sono sospesi le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato”.

ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. G), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020.

Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 – Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni).

Autorità competente: Prefetto.

Può essere disposta la sanzione accessoria chiusura provvisoria dell’esercizio/attività commerciale da 5 a 30 gg.

DIVIETO CERIMONIE CIVILI E RELIGIOSE

ART. 2, COMMA 1, LETT. V), DPCM 8 MARZO 2020

[…] Sono sospese le cerimonie civili e religiosi, ivi comprese quelle funebri”.

ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 2, COMMA 1, LETT. V), DPCM 8 MARZO 2020.

Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 – Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni).

Autorità competente: Prefetto.

 

 

CHIUSURA DI ATTIVITA’ ED ESERCIZI COMMERCIALI

DISPOSIZIONE NORMATIVA

VIOLAZIONE

SANZIONE

CHIUSURA IMPIANTI NEI COMPRENSORI SCIISTICI

RT. 1, COMMA 1, LETT. F), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020 (estensione disposizioni a tutto il territorio nazionale).

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici”.

ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. F), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020.

Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 – Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni).

Autorità competente: Prefetto

CHIUSURA SERVIZI EDUCATIVI

ART. 1, COMMA 1, LETT. H), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020 (estensione disposizioni a tutto il territorio nazionale).

Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia […] e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e Università per anziani […]”.

ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. H), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020.

Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 – Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni).

Autorità competente: Prefetto.

Può essere disposta la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell’esercizio/attività commerciale da 5 a 30 gg.

RESTRIZIONI APERTURA LUOGHI DI CULTO

ART. 1 COMMA 1, LETT. I), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020 (estensione disposizioni a tutto il territorio nazionale).

L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro”.

ART. 2, COMMA 1, LETT. V), DPCM 8 MARZO 2020

L’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno 1 metro”.

ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. I), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020, E ART. ART. 2, COMMA 1, LETT. V), DPCM 8 MARZO 2020.

Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 – Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni).

Autorità competente: Prefetto.

CHIUSURA DI MUSEI E LUOGHI DI CULTURA

ART. 1, COMMA 1, LETT. L), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020 (estensione disposizioni a tutto il territorio nazionale).

Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi di cultura”.

ART. 2, COMMA 1, LETT. D), DPCM 8 MARZO 2020

E’ sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi di cultura di cui all’articolo 101 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”.

ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. L), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020, E ALL’ART.

ART. 2, COMMA 1, LETT. D), DPCM 8 MARZO 2020.

Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 – Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni).

Autorità competente: Prefetto.

CHIUSURA DI CENTRI SPORTIVI, CULTURALI, SOCIALI E RICREATIVI

ART. 1, COMMA 1, LETT. S), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020 (estensione disposizioni a tutto il territorio nazionale).

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza) centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”.

ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. S), DPCM 8 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON ART. 1, COMMA 1, DPCM 9 MARZO 2020.

Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 – Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni).

Autorità competente: Prefetto.

CHIUSURA PUB, SCUOLE DI BALLO, SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO, DISCOTECHE E SIMILI.

ART. 2, COMMA 1, LETT. C), DPCM 8 MARZO 2020

Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione”.

ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 2, COMMA 1, LETT. C), DPCM 8 MARZO 2020.

Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 – Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni).

Autorità competente: Prefetto.

Può essere disposta la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell’esercizio/attività commerciale da 5 a 30 gg.

CHIUSURA ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO E DISTANZA DI SICUREZZA DI 1 MT.

ART. 1, COMMA 1, DPCM 11 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 2 DEL DPCM 22 MARZO 2020 (proroga validità disposizioni sino al 3 aprile).

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali […]. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di 1 mt”.

ART. 1, COMMA 1, LETT. C) DELL’ORDINANZA DEL MIN. DELLA SALUTE 20 MARZO 2020

Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché’ nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;

restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.

ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 1, DPCM 11 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 2 DEL DPCM 22 MARZO 2020, E ALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. C) DELL’ORGINANZA DEL MIN. DELLA SALUTE 20 MARZO 2020.

Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 – Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni).

Autorità competente: Prefetto.

Può essere disposta la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell’esercizio/attività commerciale da 5 a 30 gg.

CHIUSURA SERVIZI DI RISTORAZIONE

ART. 1, COMMA 2, DPCM 11 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 2 DEL DPCM 22 MARZO 2020 (proroga validità disposizioni sino al 3 aprile).

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano le distanze di sicurezza interpersonale di 1 metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio con rispetto delle norme igienico sanitario sia per l’attività di confezionamento che di trasporto”.

ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 2, DPCM 11 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 2 DEL DPCM 22 MARZO 2020.

Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 – Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni).

Autorità competente: Prefetto.

Può essere disposta la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell’esercizio/attività commerciale da 5 a 30 gg.

CHIUSURA SERVIZI ALLA PERSONA

ART. 1, COMMA 3, DPCM 11 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 2 DEL DPCM 22 MARZO 2020 (proroga validità disposizioni sino al 3 aprile).

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetiste) diverse da quelle individuate nell’allegato 2”.

ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 3, DPCM 11 MARZO 2020 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 2 DEL DPCM 22 MARZO 2020.

Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 – Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni).

Autorità competente: Prefetto

SOSPENSIONE ATTIVITA’ PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI – STUDI PROFESSIONALI

ART. 1, COMMA 1, DPCM 22 MARZO 2020

LETT. A)

Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1, salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese […]. Resta fermo per le attività commerciali quanto disposto dal DPCM 11 MARZO 2020.

LETT. C)

Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità di lavoro a distanza o lavoro agile”.

LETT. D)

Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui in allegato 1”.

ART. 4, COMMA 1, DEL D.L. 19/2020 IN RELAZIONE ALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. A) DPCM 22 MARZO 2020.

Sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3000 – Pagamento in misura ridotta 400 euro entro 60 giorni (280 euro entro 30 giorni).

Autorità competente: Prefetto

Può essere disposta la sanzione accessoria della chiusura provvisoria dell’esercizio/attività commerciale da 5 a 30 gg.

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